1. Chiunque esercita o ha esercitato le funzioni di segretario comunale o provinciale e chiunque è o è stato, a qualsiasi titolo, dipendente di un comune o di una provincia non può essere nominato presidente o membro del consiglio di amministrazione di aziende municipalizzate o di enti pubblici, rispettivamente, del medesimo comune o provincia presso cui presta o ha prestato servizio, ovvero di società dagli stessi partecipate.