Art. 9.
(Incompatibilità tra le funzioni di segretario comunale o provinciale o di dipendente di un ente locale e l'assunzione di incarichi presso aziende del comune o della provincia ovvero presso società da essi partecipate).

      1. Chiunque esercita o ha esercitato le funzioni di segretario comunale o provinciale e chiunque è o è stato, a qualsiasi titolo, dipendente di un comune o di una provincia non può essere nominato presidente o membro del consiglio di amministrazione di aziende municipalizzate o di enti pubblici, rispettivamente, del medesimo comune o provincia presso cui presta o ha prestato servizio, ovvero di società dagli stessi partecipate.